Statuto

ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 20.05.2004

SCHEMA DI STATUTO DEL

COMITATO DI GEMELLAGGIO DI SANTA LUCIA DI PIAVE

– PREAMBOLO –

 

Il Consiglio Comunale di Santa Lucia di Piave ha previsto l’istituzione di relazioni di gemellaggi con altre Comunità nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e di quelli indicati nel successivo art. 2.


ART. 1

– Costituzione e Sede-

 

Viene istituita la presente Associazione denominata “Comitato di Gemellaggio di Santa Lucia di Piave”col compito di promuovere, gestire e divulgare le iniziative sociali e culturali con le Comunità gemellande.
La Sede del Comitato è stata individuata dall’Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Pave.

 

ART. 2

– Natura e finalità –

 

Il Comitato ha lo scopo di favorire e sviluppare i contatti fra Paesi diversi, far crescere i rapporti di amicizia e fratellanza ed affermare gli ideali di pace e solidarietà. Il Comitato in particolare si propone di dar seguito agli indirizzi contenuti nella dichiarazione di intenti approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Lucia di Piave n. 53 del 24.11.2003:
Il Comitato è completamente indipendente da qualsiasi schieramento politico o religioso, non ammette imposizioni di nessuna sorta che possano orientare scelte con finalità politiche o religiose di parte.
Il Comitato non ha scopo di lucro.


ART. 3

– Autonomia –

 

Il Comitato di gemellaggio è titolare di autonomia gestionale rispetto all’Amministrazione Comunale. Quest’ultima rimane responsabile degli indirizzi generali e delle scelte fondamentali in materia di gemellaggi che il Comitato si impegna a recepire.

 

ART. 4

– Partecipazione –

 

Il numero dei soci è illimitato.
Entrano a far parte del Comitato tutti i cittadini di Santa Lucia di Piave, in possesso della maggiore età che vi aderiscono, sottoscrivendo la tessera, ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzare e accettano il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.
L’orientamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

 

ART. 5

– Ammissione dei soci, diritti e obblighi –

 

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare il contributo associativo annuale nell’ammontare fissato dall’Assemblea. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il recesso dall’Associazione deve avvenire mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui:

– non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione;


– che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo annuale;

– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

– che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali o di immagine, all’Associazione.


L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

Tutti i soci hanno diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in
ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

ART. 6

-Organi del Comitato –

Sono organi del Comitato:
a) l’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.

 

Le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.


ART. 7

– Assemblea –

 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano del Comitato. Ad essa partecipano tutti i Soci in regola con il tesseramento nella validità annuale. L’Assemblea provvede:
a) All’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di due Revisori dei conti;
b) All’approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del programma annuale
delle iniziative;
c) Alla determinazione dell’importo della quota sociale annuale;
d) Alla proposta di eventuali modifiche allo Statuto da approvare da parte

dell’Amministrazione Comunale;
e) Alla revoca del Consiglio Direttivo, qualora lo richieda la metà più uno dei Soci in regola
con il tesseramento;
f) Allo scioglimento del Comitato con relativa devoluzione del patrimonio;
g) A quant’altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, con invito scritto da inoltrarsi non meno di 10 giorni prima ed esposto in bacheca presso la propria sede, almeno una volta all’anno o qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da almeno un terzo dei soci in regola con il tesseramento.
Per la validità delle Assemblee, viene richiesta la presenza della maggioranza dei Soci per la prima convocazione, mentre la seconda convocazione è ritenuta valida qualunque sia il numero di Soci presenti.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti con espressione di voto palese, ad eccezione di quella per la elezione del Consiglio Direttivo, che sarà a voto segreto.

ART. 8

-Il Consiglio Direttivo –
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, dei quali:
a) Otto eletti dall’Assemblea;
b) Tre di diritto.

Sono membri di diritto il Sindaco, o un suo Delegato, un rappresentante indicato dal Consiglio Comunale ed infine il Sindaco, o suo delegato, del Consiglio Comunale dei Ragazzi pur con le limitazioni legate alla minore età.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il
Tesoriere. I membri eletti dall’Assemblea dei Soci durano in carica tre anni, con possibilità di rielezione. Il membro di diritto dura in carica fino alla scadenza del mandato. Il componente di elezione, che senza giustificazione risulti assente a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dalla carica e sarà sostituito con il primo dei non eletti. La stessa sostituzione vale anche nel caso di dimissioni, che devono essere presentate per iscritto.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni quattro mesi. Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato quando ne facciano richiesta almeno 4 consiglieri.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9

– Il Presidente –

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea dei Soci e provvede alle esecuzioni delle deliberazioni. Mantiene il contatto con l’Amministrazione Comunale, concordando le attività relative al gemellaggio di competenza della stessa o che comportino deliberazioni e spese a carico della stessa.

ART. 10

-Il Segretario –

Il Segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci, e svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo.

ART. 11

– Il Tesoriere –

Il Tesoriere provvede a tutte le funzioni di carattere finanziario. Risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.

ART. 12

– Risorse

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:
a) Quote e contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati;
c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati anche in forme indirette.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

ART. 13

– Esercizio finanziario –

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento.
E’ vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale Avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 14

-Scioglimento-
Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea dei Soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

– Disposizioni finali –

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

Italiano